Chi affida merci ad uno spedizioniere o ad un vettore, spesso è convinto che quest’ultimo risponda anche dell’eventuale danno (perdita, furto, ecc.) subito dallo stesso. In realtà, lo spedizioniere è solo il soggetto che riceve il mandato di spedizione dal mandante (proprietario della merce) e per suo conto conclude un contratto di trasporto, ma non risponde per l’esecuzione dello stesso.
Se opera come spedizioniere-vettore, eseguendo dunque in tutto o in parte il trasporto, si avvale delle relative limitazioni di responsabilità, delle quali diamo una breve panoramica per le principali tipologie di trasporto:

  • 1,00 Euro/Kg (D. Lgs. 286/2005 –trasporto stradale in ambito italiano)
  • 8,33 DSP (*)/kg (CMR – trasporto stradale in ambito internazionale)
  • 19 DSP (*)/kg (Convenzione di Montreal – trasporto aereo)
  • 2 DSP (*)/kg oppure 666,7 DSP (*) per unità di carico (Conv. Di Bruxelles e regole de L’Aja-Visby – trasporto marittimo)
  • 17 DSP (*)/kg (Convenzione CIM – trasporto ferroviario)

(*) DSP = Diritto Speciale di Prelievo (ad esempio, al 30.01.17 Euro 1,28 – cambio verificabile su http://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_ mth.aspx)

Le norme che prevedono i sopraelencati limiti, elencano anche una serie di cause che di per sé escludono la responsabilità del vettore (ad esempio: il caso di rapina, che rientra in genere nel concetto di caso fortuito o di forza maggiore).

Le merci sono esposte a rischi di vario genere che il vettore, nonostante tutte le precauzioni e gli accorgimenti adottati siano sempre più adeguati, non possono essere totalmente eliminati.

Trento Trans può stipulare delle polizze aggiuntive “All Risk” che coprano tutto il valore delle merci e ogni rischio, affinché i beni giungano a destinazione superando ogni pericolo connesso al trasporto.

Trattandosi di una prestazione accessoria al mandato principale, tale richiesta deve essere formulata con un ordine scritto ed espresso da parte del mandante, contro riconoscimento di un corrispettivo per le spese e competenze necessarie all’attivazione della copertura ed alla gestione delle relatività amministrative, oltre che alla assistenza in caso di eventuali sinistri.

Solo i danni materiali diretti subiti dalle merci possono essere ammessi a risarcimento, ed in genere sono anche previste delle franchigie o scoperti in caso di danno. La copertura può essere confermata da appositi certificati di assicurazione, ad esempio quando questi siano espressamente richiesti da lettere di credito.

Il valore da assicurare deve essere determinato in modo corretto, tenendo presente che in caso di danno tale valore costituirà il punto di riferimento per il calcolo del risarcimento. Sarebbe del tutto inutile, quindi, dichiarare valori superiori a quelli effettivi, poiché in caso di danno viene comunque preso in considerazione solo il valore reale delle merci. Dichiarare valori inferiori al reale, invece, per ridurre i costi e competenze d’assicurazione, sarebbe controproducente in caso di sinistro, rischiando di vedere ridotto il risarcimento spettante nella stessa misura in cui si è sotto-assicurata la spedizione. La dichiarazione del valore da assicurare deve quindi essere quanto più corretta e conforme al valore reale della merce, ed a tale scopo di norma si tengono in considerazione anche le spese di imballaggio, dazi e diritti doganali, nolo, costi e competenze d’assicurazione ed in genere le spese sostenute per consegnare la merce fino al luogo di destinazione finale. In genere è anche possibile aggiungere una percentuale di utile sperabile derivante dalla vendita della merce (normalmente del 10 per cento).

ATTENZIONE: QUANTO SOPRA HA NATURA PURAMENTE DESCRITTIVA ED ESEMPLIFICATIVA, E NON IMPLICA ALCUN VINCOLO, NEMMENO IMPLICITO O SOTTINTESO, DI NATURA CONTRATTUALE